Applicazione non facile dell’articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro tra le Agenzie di somministrazione del lavoro e i dipendenti.
Il contratto è rintracciabile al seguente riferimento in internet: https://ebitemp.it/wp-content/uploads/2022/02/CCNL-ASSOLAVORO.pdf
L’articolo 25 spiega:
Procedura in mancanza d’occasioni di lavoro (MOL)
1. Accesso alla procedura
L’Agenzia, nel caso in cui non possa più mantenere alle proprie dipendenze uno o più lavoratori assunti a tempo indeterminato per mancanza d’occasioni di lavoro, avvia la procedura, di cui al presente articolo, mediante comunicazione a Forma.Temp di messa in disponibilità. L’Agenzia è tenuta a fornire al lavoratore la comunicazione di messa in disponibilità e, al contempo, sottoporre allo stesso i riferimenti dei rappresentanti territoriali delle OO.SS. firmatarie il CCNL e a ricevere eventuale liberatoria per poter essere contattato dagli stessi. Le OO.SS. sono tenute ad aggiornare tempestivamente gli elenchi dei referenti nazionali e territoriali riportati, per pronta consultazione, sul sito di Ebitemp e Forma.Temp
La comunicazione viene effettuata su apposita modulistica predisposta da Forma. Temp e deve contenere il referente d’Agenzia individuato per la procedura, i riferimenti del lavoratore e la dichiarazione firmata dallo stesso per poter essere contattato dalle OO.SS.. La procedura è attivabile soltanto decorsi almeno 6 mesi d’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’ApL. Il requisito può essere derogato, in situazioni specifiche e su richiesta, mediante apposite intese sottoscritte dalle Parti stipulanti il CCNL. Tali intese devono essere trasmesse al Fondo all’atto della presentazione dell’istanza e possono essere sottoscritte anche da una sola Organizzazione Sindacale, sentite le altre Parti.
2. Data certa d’attivazione della procedura e durata
Qualora l’attivazione della procedura venga richiesta dopo i primi 12 mesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato la data certa d’attivazione corrisponde al trentesimo giorno dalla richiesta stessa inviata a Forma.Temp. Nel caso in cui invece la richiesta d’attivazione avvenga nell’arco dei primi 12 mesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato allora la data certa d’attivazione corrisponde al sessantesimo giorno dalla richiesta stessa inviata a Forma.Temp.
Qualora la procedura si riferisca a lavoratori di età:
– inferiore a 50 anni la durata prevista della procedura è di 6 mesi;
– compresa tra 50 e 55 anni la durata prevista della procedura è di 7 mesi;
– maggiore di 55 anni la durata prevista della procedura è di 8 mesi.
Le Parti sono tenute ad incontrarsi per sottoscrivere l’Accordo entro i due mesi successivi al mese nel quale è stata attivata la procedura. Le Parti, nell’ambito della procedura già attivata, valutate le eventuali condizioni oggettive e soggettive presentate e rilevate nella discussione finalizzata all’Accordo, possono prevedere eventuali deroghe alle tempistiche previste dal presente articolo, riportando nel verbale le specifiche e puntuali motivazioni. Al fine d’evitare periodi d’indeterminazione procedurali, a partire dal 1°gennaio 2019, i citati periodi in deroga potranno essere rimborsati, comunque nel limite massimo complessivo di 9 o 10 mesi, soltanto qualora l’Accordo di procedura venga sottoscritto entro il termine di 6, 7 o 8 mesi, con riferimento alla data certa di attivazione, all’anzianità del lavoratore e tenendo conto degli eventuali periodi di sospensione della procedura comunicati dall’Agenzia a Forma.Temp. In sostanza, gli eventuali periodi d’estensione della procedura saranno ritenuti ammissibili, nel limite massimo di 9 o 10 mesi, e al solo fine di consentire la frequenza del corso di riqualificazione e la successiva attività di ricollocazione, qualora l’Accordo intervenga nel periodo di 6, 7 o 8 mesi dalla data certa d’attivazione della procedura.
3. Indennità prevista durante tutta la procedura in mancanza d’occasioni di lavoro
Durante tutta la procedura al lavoratore è riconosciuto un compenso di 1.000 euro, al lordo delle ritenute di legge e comprensivo del TFR. In caso di lavoratori con contratto di somministrazione part-time, l’importo da corrispondere al lavoratore sarà riparametrato in base all’orario di lavoro e comunque non inferiore a 500 euro mensili al lordo delle ritenute di legge e comprensivo del TFR. Ai fini del calcolo della riparametrazione si prevedono 2 ipotesi:
a) qualora il contratto d’assunzione preveda un orario superiore a quello effettivamente svolto l’indennità deve essere riferita a quella riportata nel contratto di assunzione;
b) qualora il contratto d’assunzione preveda un orario part-time inferiore a quello effettivamente svolto, l’indennità deve essere riparametrata in relazione alla media dell’orario di lavoro svolto negli ultimi 12 mesi. Sulla base dell’Accordo sottoscritto tra le Parti Forma.Temp rimborsa all’Agenzia tutti gli oneri del compenso erogato (100%), secondo le modalità definite dal Fondo stesso. In ogni caso l’Agenzia è tenuta a corrispondere l’intero compenso al lavoratore per tutto il periodo previsto dall’Accordo.
Nelle ipotesi specifiche di seguito riportate il previsto compenso viene integrato con il sostegno del Fondo di Solidarietà Bilaterale della Somministrazione (FSBS), secondo la seguente modulazione:
a) qualora l’attivazione della procedura avvenga nel periodo compreso tra i primi 6 mesi e i 12 mesi di rapporto di lavoro, l’indennità è a valere totalmente sulle risorse del Fondo Formazione TI;
b) qualora l’attivazione della procedura avvenga oltre i 12 mesi di rapporto di lavoro, l’indennità di 1.000 euro è a valere per 500 euro sulle risorse del Fondo Formazione TI integrate per i restanti 500 euro dal Fondo di Solidarietà.
Nelle ipotesi di part-time l’indennità riparametrata deve tener conto delle medesime percentuali d’integrazione del Fondo di Solidarietà. In caso di mancato Accordo, a seguito del confronto sindacale, il compenso previsto contrattualmente è posto al 70% a carico del “Fondo Formazione TI” e per il restante 30% a carico diretto dell’Agenzia che, comunque, ne anticipa tutti gli oneri. In tale ipotesi non è prevista integrazione del Fondo di Solidarietà. Qualora le richieste d’attivazione della procedura da parte della singola Agenzia, ai sensi della lettera b), superino il 5% del numero di lavoratori attivi a tempo indeterminato calcolato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, l’intervento integrativo del Fondo di Solidarietà viene interdetto per le ulteriori procedure attivate mentre l’importo del compenso previsto rimane a carico del solo conto azienda “Fondo Formazione Tempi Indeterminati” per l’anno in corso. Forma.Temp, secondo le modalità ed i contenuti individuati della Commissione Paritetica, predispone un report trimestrale per il monitoraggio della procedura.
4. Modalità operative
1. Forma.Temp, entro 48 ore dalla richiesta d’attivazione della procedura di cui al precedente punto 2, comunica tutte le informazioni ricevute, nonché la data certa d’attivazione della procedura, sia alle Apl che alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, che potranno successivamente richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti direttamente al referente individuato e comunicato dall’Agenzia.
2. Entro la data certa d’attivazione della procedura l’Agenzia è tenuta ad effettuare il Bilancio delle Competenze e a redigere il progetto di riqualificazione condiviso con il lavoratore. Tale attività può essere realizzata anche successivamente alla data d’attivazione, previa e tempestiva comunicazione a Forma.Temp, qualora esistano specifiche esigenze che non consentano nei tempi sia la realizzazione del Bilancio di Competenze che la definizione del percorso di riqualificazione.
3. A seguito della condivisione con il lavoratore il progetto di riqualificazione deve essere inviato dall’Agenzia alle OO.SS. per le opportune valutazioni ed eventuali rilievi da comunicare tempestivamente al referente di Agenzia.
4. Successivamente, entro il termine di 60 giorni fine mese dalla data certa di attivazione, le Parti sono tenute ad incontrarsi per definire e sottoscrivere un Accordo sui contenuti del progetto di riqualificazione professionale, proposto inizialmente dall’Agenzia.
5. L’obbligo di cui al punto precedente può essere adempiuto sia mediante lo svolgimento d’incontro di presenza presso idoneo locale messo a disposizione dall’Agenzia, o dalle OO.SS. ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione digitale (collegamento video/telefonico, video conferenza, conferenza telefonica, etc.) messi a disposizione dalle Parti o da Forma.Temp.
6. In caso di mancato incontro, per ingiustificata indisponibilità delle Parti, entro i termini di cui al punto 4 la procedura si intende regolarmente attivata e l’Agenzia ha facoltà d’avviare il percorso di riqualificazione condiviso con il lavoratore.
7. In ogni caso le attività formative svolte in assenza di Accordo possono essere comunque finanziate, per riqualificazione professionale, dal Fondo tempi indeterminati Forma.Temp.
8. L’Accordo ha validità qualora sottoscritto dall’Agenzia e da almeno una componente sindacale. L’Agenzia può farsi assistere dall’Associazione di categoria alla quale aderisce o conferisce mandato.
9. Nella proposta d’Accordo l’Agenzia deve:
a) indicare l’ambito territoriale entro cui è tenuta a valutare le possibili occasioni di ricollocazione del lavoratore avendo come unico riferimento la congruità dell’offerta come definita nel presente CCNL;
b) definire il patrimonio professionale del lavoratore cui fare riferimento per valutare le occasioni di ricollocazione dello stesso;
c) indicare le attività del percorso di riqualificazione professionale che s’impegna a porre in essere, entro il termine della procedura, al fine di favorire le eventuali occasioni di ricollocazione del lavoratore.
10. L’Agenzia è tenuta ad inviare a Forma.Temp, entro un mese prima del termine della procedura, copia dell’Accordo corredata del progetto formativo condiviso e sottoscritto dalle Parti anche in modalità telematica.
11. Analogamente, in caso di mancato Accordo, viene redatto ed inviato a Forma.Temp, entro un mese prima del termine della procedura, un verbale con indicazione delle rispettive posizioni delle Parti.
12. La mancata disponibilità o assenza del lavoratore verso ogni singola attività proposta dall’Agenzia, qualora non giustificata, costituisce inadempimento contrattuale.
13. Nei periodi di procedura il lavoratore deve essere reperibile durante il normale orario di lavoro contrattualmente previsto ed è tenuto ad iniziare l’attività lavorativa nei termini disciplinati dall’articolo 33. Per i lavoratori in procedura valgono le norme disciplinari di cui all’articolo 34.
14. Forma.Temp, al termine del corso di riqualificazione professionale, dichiara l’avvenuta formazione effettuata in conformità con quanto previsto dall’Accordo sindacale.
15. Il percorso formativo di riqualificazione deve avere una durata minima di 60 ore e deve essere completato entro un mese prima del termine della procedura.
16. La mancata attuazione da parte dell’Agenzia degli interventi formativi di riqualificazione professionale previsti dall’Accordo sindacale, verificata da Forma.Temp e da quest’ultima comunicata alle OO.SS. e all’Agenzia, determina l’obbligo per l’Agenzia di restituire entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione le somme eventualmente percepite a titolo di rimborso, di cui al punto 3 del presente articolo. In caso di mancata restituzione Forma.Temp trasferisce risorse di pari importo dal conto Agenzia al Fondo di Solidarietà. In ogni caso l’Agenzia è tenuta a corrispondere l’intero compenso al lavoratore per tutto il periodo previsto dall’Accordo.
17. Nel caso in cui l’Agenzia abbia licenziato per mancanza d’occasioni di lavoro senza il rispetto della procedura prevista nel presente articolo Forma.Temp, anche su segnalazione di una delle Parti ed effettuate le opportune verifiche, trasferisce dal conto Azienda al Fondo di Solidarietà un importo pari al compenso previsto per l’intera procedura maggiorato di una mensilità.
18. Nel caso in cui l’Agenzia ricollochi temporaneamente il lavoratore in costanza di procedura, quest’ultima è sospesa per un periodo di tempo corrispondente alla durata della nuova missione e ne deve essere data comunicazione a Forma.Temp.
19. Il periodo residuo potrà essere successivamente utilizzato qualora il lavoratore ricollocato cessi la sua attività lavorativa nell’arco di dodici mesi di calendario successivi all’attivazione della nuova missione.
20. Qualora il lavoratore venga ricollocato in una o più missioni per un periodo complessivo superiore a dodici mesi e sino a ventiquattro mesi di calendario, è prevista un’integrazione al periodo di procedura residuo fino ad un massimo di tre mesi, nel caso in cui il residuo sia inferiore. In tale caso, decorso tale periodo residuo, la procedura si intenderà comunque conclusa, senza necessità di esperirne una ulteriore.
21. L’eventuale integrazione del periodo di procedura residuo viene compensata secondo le modalità previste nel presente articolo.
22. Qualora il lavoratore torni in disponibilità a seguito di una o più missioni di durata complessiva superiore a ventiquattro mesi di calendario, sarà necessario attivare una nuova procedura per mancanza di occasioni di lavoro.
23. Le Parti, entro il termine della procedura, possono incontrarsi nuovamente al fine di realizzare il monitoraggio di tutte le attività oggetto dell’Accordo.
24. Qualora le attività di riqualificazione definite nell’Accordo non abbiano portato alla ricollocazione del lavoratore o dei lavoratori coinvolti, e permanendo la mancanza di occasioni di lavoro, l’Agenzia al termine del periodo di procedura può procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo comunicando il licenziamento individuale o plurimo.
25. Analogamente, in caso di mancato accordo, l’Agenzia può procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo al termine del periodo previsto.
La questione sull’applicazione del contratto è qui esposta per punti:
- il dipendente dell’Agenzia che ha terminato o concluso l’incarico presso la società dove ha lavorato (in gergo denominato “missione”) riceve una comunicazione che lo pone in un semestre di pre-licenziamento previa formazione obbligatoria;
- il testo dell’articolo 25 è chiaro sulla formazione perchè ne richiede 60 prima di poter licenziare un dipendente già assunto dall’Agenzia a tempo indeterminato;
- va preso atto che la Società Formatemp ha quantificato tale formazione in un minimo di 8 ore massimo 250; vedi pagina qui allegata: https://www.formatemp.it/qualificazione-professionale
- sulla corretta applicazione dell’articolo 25 c’è una nutrita serie di sentenze https://www.chilosiandpartners.it/pubblicazioni/pubblicazioni-giurisprudenza-del-lavoro-nel-lazio/agenzie-somministrazione-licenziamento-g-m-sulla-mancanza-occasioni-lavoro-cui-allart-25-del-ccnl-settore-sui-riflessi-nei-giudizi-impugnativa-licenziamento/ e anche https://www.bollettinoadapt.it/quando-la-giurisprudenza-contraddice-il-sindacato-lobbligo-di-repechage-nel-contratto-di-somministrazione-secondo-la-corte-di-cassazione/ che attaccano la prassi di considerare il dipendente, che entra in tale procedura, “già fuori dalla società” in una sorta di pre-licenziamento per giusta causa (assenza d’impiego) senza considerare 2 passaggi che sono:
- a – l’assenza di una reale ricerca di ricollocamento del dipendente (che va dimostrata);
- b – l’assenza di un aggiornamento delle qualità del dipendente acquisite in seguito alla formazione ricevuta.
Cosa sarebbe saggio fare?
1 – Il dipendente deve conoscere tale procedura prima di pervenire nell’eventuale conclusione della “missione” e questo dipende dalla capacità dell’Ufficio del personale di gestire il fattore umano;
2 – la persona soggetta a iter formativo va valutata durante il percorso e al termine della formazione, ri-aggiornando le capacità acquisite e quindi tarando adeguatamente il re-impiego del dipendente;
Questa è la corretta applicazione dell’articolo 25 del CCNL delle Agenzie di somministrazione del lavoro