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Il dipendente che poi ti molla. Prof Carlini

by Giovanni Carlini
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Il dipendente che poi abbandona l’impresa poco dopo il passaggio di livello e annessa formazione, rappresenta un danno aziendale.

La riflessione nasce in occasione di un evento formativo espressamente richiesto da una società a favore di un suo impiegato. La necessità emerge da oggettivi errori commessi dalla dirigenza d’impresa che hanno prodotto, nell’arco di un numero limitato d’anni, un reale danno alla finanza della società nei termini d’immobilizzo del capitale. Un immobilizzo di cui s’è preso coscienza esattamente nel momento in cui quell’impresa voleva investire!

Preso atto dell’errore (tutti sbagliano) questa società, con caratteri sia sul piano industriale sia commerciale, ha accettato la richiesta di un suo dipendente laureato di qualificarsi nella gestione dello specifico problema per venire incontro al bisogno che s’è manifestato così urgente. Fin qui nulla da ridire, anzi “meraviglioso”!

In fase formativa, nelle ore che sono state svolte, al momento una decina ed altrettante saranno ancora sviluppate, il dipendente laureato, in formazione insieme al suo titolare, esprime un grande interesse tecnico con un basso profilo di partecipazione alla vicenda.

Tradotto il concetto, potrebbe voler dire concretamente che il fedele dottore, dipendente dell’azienda, dopo diversi anni passati in quella realtà, medita l’uscita forte di una nuova qualifica del tipo “capo ufficio” formato con le necessarie capacità. Oggettivamente il curriculum di questo personaggio, giunto al ruolo di funzionario, riceve un forte impulso all’uscita dall’azienda per guadagnare meglio e di più in altre realtà.

Che si fa?

Il problema è delicato.

Prima di tutto, il vero guaio è che il soggetto entra in possesso d’informazioni sensibili di cui parlerà ampiamente in altri contesti (va vincolato al segreto remunerandolo anche 1 euro).

Per limitare i danni, andrebbe richiesto al personaggio in formazione ed evoluzione, una limitazione contrattuale alle dimissioni d’anni 5 (per esempio, ma possono anche essere 7 come 15) per cui si vincola a restare in azienda pena il pagamento di una penale pari a 30 volte la sua retribuzione (un dato indicativo).

I suggerimenti qui proposti andrebbero comunque presi in esame, indipendente dall’ipotesi che il dipendente possa lasciare l’impresa dopo promozione e annessa formazione.

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