Gravidanza/1 prosegue la serie già aperta su questo tema che segue allo straordinario e la malattia come naturale sviluppo del corso paghe e contributi.
Chiarite le fonti legislative ora i punti nodali per poter gestire l’argomento.
Ci sono due tipi di congedo:
- il congedo di maternità o paternità che si riferisce all’astensione obbligatoria;
- quindi il congedo parentale che si riferisce all’astensione facoltativa.
Vuol dire che nella gravidanza c’è un obbligo d’assenza (5 mesi, 2 prima del parto e 3 successivamente o al limite tutti e 5 post parto) e la facoltà d’assentarsi senza perdere il posto di lavoro. Ovviamente la remunerazione muta nel senso che:
a – c’è un contributo da parte dell’INPS pari all’80% della remunerazione;
b – quindi l’integrazione da parte del datore di lavoro che è normalmente in grado di portare al 100% il salario della dipendente integrando il restante 20%. Però per avere la certezza di tale procedura d’integrazione da parte del titolare dell’azienda è sempre opportuno avere la conferma dal contratto collettivo di lavoro;
c – esiste anche la possibilità che la mamma decida di restare a casa per accudire la prole oltre la scadenza dei complessivi 5 mesi fino al 12° anno di vita del bimbo. In tal caso l’INPS copre il solo 30% della retribuzione maturata dalla mamma alla data dell’uscita temporanea dal lavoro. Questo dettaglio del 12° anno d’età del giovane cittadino emerge da quanto statuito dal Decreto legislativo del 30 giugno 2022 numero 105. L’argomento rientra nei CONGEDI PARENTALI.
CONCETTO DI CONGEDO PARENTALI
I periodi indennizzabili possono arrivare fino a un massimo di nove mesi:
- 30% della retribuzione per tre mesi, per ciascun genitore non trasferibili tra loro;
- 30% della retribuzione per altri 3 mesi che spettano ad entrambi i genitori goduti in alternativa tra loro (non insieme).
Quando il periodo di congedo parentale si prolunga oltre i 9 mesi indennizzabili, per entrambi i genitori o per il genitore solo, come già anticipato è si può spingere fino ai 12 anni di età del bambino con un’indennità pari al 30% della retribuzione se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione INPS.
Gravidanza/1 prosegue.