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Articolo 53 RI. Commento dal Prof Carlini

by Giovanni Carlini
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Articolo 53 del Regolamento degli Intermediari finanziari – commento.

Art. 53 – (Condizioni d’ammissibilità degli incentivi

1. Ai fini dell’articolo 52, comma 1, lettera a), compensi, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio reso al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

a) sono giustificati dalla prestazione al cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti, quale: 

1) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente all’accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con l’intermediario; 

2)  la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, del persistere dell’adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull’asset allocation ottimale; o l’accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno stretti legami con l’intermediario, unitamente alla fornitura di: 

  1. i)  strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi che assistono il cliente nell’adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; 
    1. ii)  rendiconti periodici sulla performance, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari; 
  2. b)  non offrono vantaggi diretti all’intermediario che riceve gli incentivi, agli azionisti o dipendenti dello stesso, senza apportare beneficio tangibile per il cliente; 
  3. c)  gli incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il cliente. 

2. Un compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile qualora la prestazione dei servizi al cliente sia distorta o negativamente influenzata a causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario. 

3. Gli intermediari soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 fintantoché continuano a pagare o ricevere il compenso, la commissione o il beneficio non monetario. 

4. Gli intermediari conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità del servizio fornito al cliente: 

  1. a)  tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori; e 
  2. b)  registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dall’intermediario, o che quest’ultimo intende impiegare, migliorino la qualità dei servizi prestati ai clienti, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti. 

5. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, gli intermediari:
a) prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio, forniscono ai clienti le informazioni di cui all’articolo 52, comma 2. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente; 

b)  qualora non siano stati in grado di quantificare ex-ante l’importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai clienti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto ex-post l’esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato; 

c)  nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai clienti, almeno una volta l’anno, l’importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. 

6. Nell’adempimento degli obblighi di cui al comma 5, gli intermediari tengono conto delle disposizioni in materia di costi e oneri previste dall’articolo 36, comma 2, lettera d)del presente regolamento e dall’articolo 50 del regolamento (UE) 2017/565. 

7. Qualora più intermediari siano coinvolti in una catena di distribuzione, ciascun intermediario che presta un servizio di investimento o accessorio adempie agli obblighi di informativa nei confronti dei propri clienti. 

Commento

L’analisi dell’articolo 53 del Regolamento degli intermediari coglie una parte molto delicata del rapporto cliente-consulente: i regali. Formalmente “il dono” viene qui definito come compenso/beneficio non monetario. 

In sociologia e antropologia “il dono” è stato oggetto di una serie di ricerche e studi principalmente svolti dallo studioso francese Marcel Mauss.

Il dono è un legame, concepito come atto di libertà capace di legare le persone tra loro. Questa connessione tra umani può essere impersonale e generica (il dono di una penna ad esempio) oppure personale e informale (quindi una spilla, un indumento, l’anello, comunque qualcosa che s’indossa a contatto con la pelle). 

Può accadere che il dono modifichi la qualità del servizio reso dall’intermediario finanziario verso il cliente? Alla risposta affermativa (è possibile alterare/modificare il servizio reso nell’esecuzione della professionalità del consulente, risponde l’articolo 53 del Regolamento che vuole entrare nel dettaglio stabilendo le cosiddette “regole d’ingaggio”.

Il Regolamento, che ha forza di legge nell’ambiente dei consulenti, stabilisce l’ammissibilità del dono in natura al consulente a patto che siano rispettati alcuni passaggi imprescindibili che sono:

– la prestazione professionale, che riguarda fondamentalmente gli investimenti, dev’essere indirizzata su una vasta gamma di scelta tra prodotti alternativi e anche a nazionalità diverse, tutti comunque non collegabili al ruolo professionale/istituzionale del consulente. Significa che la gamma d’offerta sulla quale l’intermediario richiama l’attenzione del cliente deve veramente spaziare tra prodotti diversi, alternativi e integrabili. Non solo, tale potenzialità di scelta non dev’essere richiamabile o individuabile con le funzioni d’istituto che il professionista assolve. Detto meglio, l’intermediario collegato alla banca x non può vendere principalmente i prodotti finanziari del suo datore di lavoro o cliente di riferimento se vuole ambire al premio o incentivo in natura o anche in denaro. 

– un’altra condizione importante perché il consulente possa ricevere legalmente degli incentivi è quando in dottrina viene indicato come  coscienza dell’asset allocation.Tradotto in termini italiani e maggiormente comprensibili, significa che il cliente deve ricevere due servizi. Il primo è quello d’essere stimolato ad essere cosciente nell’aver investito il suo denaro in una soluzione congrua al suo reddito e capacità di sopravvivenza. Non solo, il secondo passaggio consiste nella successiva e continuativa informativa che deve pervenire dal consulente verso il cliente. Si tratta in questa seconda condizione intesa come rendiconti periodici non solo di confronto con altri e pari investimenti possibili ma soprattutto di performancedell’investimento eseguito.

– nell’analisi delle condizioni per considerare legittimi i doni in natura dal cliente al consulente, c’è il concetto di parallelismo tra benefici ottenuti dal primo e quelli che riceve l’intermediario. Perseguendo su questo concetto di equità tra benefici, è concessa anche la continuità nel dare dono al consulente fedele. 

Superati i concetti di:

  1. positività nella consulenza; 
    1. quindi l’equivalenza tra benefici; 
      1. e la continuità della relazione di consulenza al cliente;

l’articolo 53 affronta la negatività, ovvero il non riconoscimento etico e morale del regalo in natura al consulente.

Il compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile (così esattamente recita l’articolo del Regolamento) quando diventi condizione per un buon esercizio del servizio di consulenza. Qui nasce il vizio o la devianza al corretto rapporto cliente-intermediario.

Affrontata la negatività dell’atto del dono, il Regolamento si preoccupa di lasciare traccia del rapporto confidenziale che il dono stesso istituisce.

Ogni dono ricevuto va registrato dal consulente in un apposito registro dove non solo si annota quanto ricevuto, ma anche il perché del dono. Quale “maggiore servizio” ha ricevuto il cliente tale da indurlo liberamente a offrire dono al consulente finanziario?

Per completare la fase della registrazione del dono serve osservare tre passaggi che riguardando la lettura del testo di legge in Regolamento, dei criteri di calcolo del beneficio all’intermediario e infine l’importanza della ricevuta, almeno annuale di quanto ottenuto.

Pertanto, fase per fase, si procede nella lettura al cliente del dettato dell’articolo 52, comma 2 del Regolamento. I doni di modesta entità ricevono una descrizione sommaria, diversamente per quelli “che impegnano” e di maggiore rilevanza economica. 

Nella lettura del Regolamento al cliente, il consulente potrebbe indicate l’ammontare del suo beneficio che potrebbe essere anche quantificato in seguito spiegando i criteri di conteggio e quantificazione. 

Infine si stabilisce la data o ritualità delle ricevute che verranno inviate al cliente nel rispetto dei doni o benefici offerti al consulente. 

Relativamente alla quantificazione degli onorari vanno comunque rispettati i criteri indicati agli intermediari dalle disposizioni in materia di costi e oneri previste dall’articolo 36, comma 2, lettera d)Regolamento per gli intermediari e dell’articolo 50 del Regolamento (UE) 2017/565. 

Infine nel caso che più consulenti agiscano sullo stesso cliente o consulenza, il Regolamento specifica che tutti singolarmente gli intermediari dovranno ottemperare all’obbligo d’informare il cliente, ritualmente sullo sviluppo dell’investimento. 

Si tratta, anche in questo caso di un ribadire il concetto di trasparenza che permea tutta la nuova consulenza post crisi subprime.

Peccato che a questo “richiamo di trasparenza” non rispondano i nuovi indirizzi scelti recentemente dal sistema bancario, adottando algoritmi in luogo di consulenti umani per servire la clientela. La dematerializzazione del servizio non è un atto di trasparenza. 

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