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Articolo 2423bis Codice Civile comma 2. Prof Carlini

by Giovanni Carlini
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Articolo 2423bis del Codice Civile, libro V° comma 2: il cambiamento dei criteri di valutazione. In discussione è la comparabilità dei bilanci d’esercizio aziendali negli anni. Perchè tale comparabilità sia garantita serve OMOGENEITA’ nei principi di valutazione adottati. Come recita il comma 1 di questo stesso articolo 2423bis, non possono essere modificati i criteri da un anno per l’altro. 

Però, c’è sempre un però in ogni atto della vita. Interviene, a questo punto, il comma 2 che consente DEI CAMBIAMENTI. Concetto ribadito dall’OIC 29  che si basa su 3 criteri:

  • eventuali nuove disposizioni di legge da applicare;
  • nuovi principi contabili;
  • per garantire una migliore rappresentazione dei dati in bilancio.

Casi concreti per cambiare sono ad esempio:

A – l’azienda che passa da una bassa ad altra intensità di movimentazione delle merci in magazzino. Ciò vuol dire dismettere il criterio di valutazione a “costo specifico” per passare a LIFO o FIFO;

B – quanto un’impresa è stata acquistata da un’altra dovendo transitare all’interno di un bilancio consolidato. A quel punto l’adeguarsi alla società capo-gruppo è imperativo.

C – una modifica delle norme.

I motivi del cambiamento andranno comunque spiegati nella Nota Integrativa. La legge non specifica come tali novità debbano essere indicate in nota, ma certamente è importante che siano citati ampiamente i fatti che hanno determinato il cambiamento.

Un criterio di grande interesse nell’ambito dell’articolo 2423bis è QUANDO SI MODIFICANO I PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI SINO AD ORA. 

L’OIC 29 e le IAS 8 convergono che, le varianti derivanti dal cambio dei principi contabili, non siano solo menzione nella Nota Integrativa, ma conteggi da applicare al bilancio.

Sul dettaglio si possono applicare due criteri:

1 – un metodo retroattivo;

2 – il metodo prospettico.

Il primo di questi criteri corrisponde al volersi “far del male per stare meglio”. Ne consegue che è fortemente sconsigliato. Al contrario il metodo prospettico è ben fatto, pratico, rinviando ogni spiegazione in Nota Integrativa.

Il prossimo studio sull’articolo 2423bis entrerà nel dettaglio di questi due metodi.

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