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Art 2423bis comma 2. Il seguito. Prof Carlini

by Giovanni Carlini
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Art 2423bis comma 2 rappresenta il seguito di un precedente studio già pubblicato in questo sito. Mentre nella prima analisi la concettualizzazione è stata generica, qui entra nel dettaglio. Riprendendo il doppio disposto OIC 29 più lo IAS 8, per cui IL CAMBIAMENTO DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE non va solo illustrato in Nota Integrativa, ma deve emergere dai conti del bilancio, si rammenta che ci sono due criteri d’elaborazione:

  • metodo retroattivo;
  • e il metodo prospettivo.

Si è anche aggiunto che il secondo criterio non crea alcuna difficoltà perchè è da quel momento che inizia la variante applicata. Completamente diverso è invece l’onere e il carico di lavoro che emerge dal primo criterio. Ultima battuta, il metodo retroattivo è stato qui definito un atto di masochismo puro.

Nel dettaglio del metodo retroattivo s’immagini una costruzione in economia. Come noto partecipano alla determinazione di questo costo sia le spese dirette, sia le indirette, sia infine gli interessi. Quest’ultimi sono una facoltà concessa. Significa che l’azienda, per POLITICHE DI BILANCIO, può tranquillamente non conteggiare più nella costruzione in economia anche gli interessi maturati sull’investimento.

Onestamente la via più snella e semplice è scaricare gli interessi sul CE (conto economico) come oneri finanziari. Quindi evitando di capitalizzare questo onere nel valore del bene costruito in economia. Tanto il risparmio fiscale che deriva dall’attuale normativa (che qui si contesta) compensa la spesa sostenuta.

La contestazione alla possibilità di scaricare dalle tasse il 30% degli interessi negativi sostenuti, non può essere qui discussa per ragioni di specializzazione d’argomento. 

Venendo al dettaglio si pensi a una costruzione in economia che si dilunghi per 4 anni e oltre. I primi 3 hanno gli interessi conteggiati nel progetto, mentre al quarto si cambia procedura contabile imputando gli interessi nel CE.

In gergo si dice che la nuova valutazione dell’impianto è svolta a COSTO INDUSTRIALE (solo, com’è giusto, costi diretti più indiretti industriali).

Il passaggio degli interessi sostenuti nei primi 3 anni nei Conti economici di quegli anni, genera degli utili più bassi, ma anche dei risparmi fiscali. Tecnicamente si ridice un CE adattato.

Il minore utile conteggiato su tutti i 3 anni iniziali della costruzione in economia, determina una RISERVA DI UTILI.

La registrazione contabile è: Riserva di utili a Impianti in costruzione.

Art 2423bis prosegue in altro studio.

La vignetta non è pertinente a questo studio, ma ben indica l’animo del contabile quando entra su questo argomento.

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