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Ammortamento e codice civile. La domanda da fare al docente. Parte 2

by Giovanni Carlini
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Ammortamento e codice civile. La domanda da fare al docente. Parte 2

Ammortamento e codice civile rappresentano due aspetti fondamentali dell’economia moderna: diritto ed economia. Si tratta di versioni dell’organizzazione umana intimamente collegate tra loro. L’epoca moderna è nata grazie alla certezza del diritto in economia. In genere non ci si sofferma mai abbastanza su questo aspetto. La modernità nasce con la certezza delle norme di trasmissione nel diritto di proprietà.

Chiarito il concetto e connessione tra diritto ed economia, veniamo alla seconda parte di un ragionamento. Ammortamento e codice civile.

La procedura di ammortamento come già indicato è COMPLETAMENTE descritta dalla legge. In particolare la fonte prima di riferimento, in questo caso, è il Codice Civile al libro 5°. Seguono ovviamente altre disposizioni di legge più specifiche.

Nel dettaglio, l’analisi parte dall’articolo 2423 bis. Nel primo comma si richiama il concetto di prudenza. Il secondo spiega come si possano CONTEGGIARE solo i dati certi di utile e non quelli previsti. Al comma 3 e 4 al contrario dei ricavi certi, si chiede di conteggiare le perdite presunte. Apparentemente questi commi possono sembrare contraddittori, ma non lo sono se si distinguono i ricavi dai costi.

Al 2423 bis segue il 2426 relativamente ai primi 3 commi specifici per l’ammortamento.

Il primo fissa nel costo storico d’acquisto il valore di partenza del bene da ammortizzare. Si sommano a questi costi anche quelli eventualmente accessori.

Per il secondo comma si parla di valore storico da ammortizzare meno LA RESIDUA POSSIBILITA’ DI UTILIZZO. Ecco dove è corretto, ricollegandosi al primo articolo di questa serie, giusto sottrarre al valore da ammortizzare il presunto importo di sopravvivenza attiva. Per essere più chiari, un esempio. Acquisto un’auto a 100 e considero (in anticipo) 10 il valore di realizzo quando la renderò al concessionario per una nuova. Il calcolo è quindi 100-10 = 90 diviso gli anni di ammortamento da applicare.

Il terzo comma autorizza la riduzione del valore del bene al cambiamento delle condizioni di mercato. Significa che se il bene non dovesse più rendere, nel ciclo produttivo, per il prezzo acquistato, va svalutato.

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