Articolo 2423bis del Codice Civile, libro V° comma 2: il cambiamento dei criteri di valutazione. In discussione è la comparabilità dei bilanci d’esercizio aziendali negli anni. Perchè tale comparabilità sia garantita serve OMOGENEITA’ nei principi di valutazione adottati. Come recita il comma 1 di questo stesso articolo 2423bis, non possono essere modificati i criteri da un anno per l’altro.
Però, c’è sempre un però in ogni atto della vita. Interviene, a questo punto, il comma 2 che consente DEI CAMBIAMENTI. Concetto ribadito dall’OIC 29 che si basa su 3 criteri:
- eventuali nuove disposizioni di legge da applicare;
- nuovi principi contabili;
- per garantire una migliore rappresentazione dei dati in bilancio.
Casi concreti per cambiare sono ad esempio:
A – l’azienda che passa da una bassa ad altra intensità di movimentazione delle merci in magazzino. Ciò vuol dire dismettere il criterio di valutazione a “costo specifico” per passare a LIFO o FIFO;
B – quanto un’impresa è stata acquistata da un’altra dovendo transitare all’interno di un bilancio consolidato. A quel punto l’adeguarsi alla società capo-gruppo è imperativo.
C – una modifica delle norme.
I motivi del cambiamento andranno comunque spiegati nella Nota Integrativa. La legge non specifica come tali novità debbano essere indicate in nota, ma certamente è importante che siano citati ampiamente i fatti che hanno determinato il cambiamento.
Un criterio di grande interesse nell’ambito dell’articolo 2423bis è QUANDO SI MODIFICANO I PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI SINO AD ORA.
L’OIC 29 e le IAS 8 convergono che, le varianti derivanti dal cambio dei principi contabili, non siano solo menzione nella Nota Integrativa, ma conteggi da applicare al bilancio.
Sul dettaglio si possono applicare due criteri:
1 – un metodo retroattivo;
2 – il metodo prospettico.
Il primo di questi criteri corrisponde al volersi “far del male per stare meglio”. Ne consegue che è fortemente sconsigliato. Al contrario il metodo prospettico è ben fatto, pratico, rinviando ogni spiegazione in Nota Integrativa.
Il prossimo studio sull’articolo 2423bis entrerà nel dettaglio di questi due metodi.