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Apprendistato. Tutti sono convinti che duri 3 anni. Non è così. Non lo è perché ci sono i rinnovi. Serve sfatare un mito.
Il contratto d’apprendistato è cambiato negli ultimi 2 anni. Sono intervenuti 2 atti noti come Jobs Act e decreto 81/2015.
Prima il contratto era di anni 6 con conferme del tipo 3+3 o 4+2. Oggi la durata è variabile, passando da limiti di tempo diversi e comunque non limitati a soli 3 anni come comunemente creduto da tutti leggendo la prima stesura del contratto.
Ci sono prima di tutto 3 forme contrattuali diverse.
Il contratto con qualifica professionale.
L’apprendistato professionalizzante.
Il contratto di alta formazione e ricerca.
Il primo è stato ridotto da 6 a 3 (per la qualifica) e da 6 a 4 anni, 3+1 (per conseguire il diploma). Si tratta di un contratto per operai e impiegati.
Il secondo tipo è l’apprendistato professionalizzante. Qui la durata oscilla dai 3 anni ai 5 (3+2) nel caso d’imprese artigiane.
Infine l’apprendistato d’altra formazione e ricerca. Non è un caso raro perché oltre allo studio c’è anche la ricerca. La durata è variabile, potrebbe anche essere di 9 anni (3+3+3) se necessario. Il tempo è deciso dall’organo di formazione e dalla Regione. Può essere anche superiore agli anni necessari per la formazione e la ricerca.
Ovviamente in ogni momento il datore di lavoro può trasformare il contratto d’apprendistato in tempo indeterminato. E’ anche possibile chiuderlo secondo le forme di legge.
Sono passati i tempi in cui era tutto a 6 anni (3+3 o 4+2). Oggi abbiamo scadenze diverse per contratti diversi, pur essendo comunque chiamati apprendistato. L’illusione di trovarsi comunque nei 3 anni, in ogni caso, non è realistica. Anche se il contratto indica 3 anni a seconda della forma contrattuale e dell’azienda, vanno considerati gli eventuali rinnovi. Questi potrebbero essere per le imprese artigiane, il conseguimento di diploma e l’alta formazione.
Si conferma, in questa infelice forma di contratto, la costante della FORMAZIONE. Infelice perché la legge non è ancora intervenuta sanzionando la sistematica non conferma da parte dell’impresa.